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Associazione Nazionale delle Cooperative Mediche
( A. N. Co. M.)
STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE e DURATA
E’ costituita l’Associazione Nazionale delle Cooperative Mediche (A.N.Co.M.), ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione raggruppa le Cooperative di medicina generale ed i loro Consorzi che operano nell’ assistenza Primaria e più in generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali.
L’Associazione si potrà articolare in associazioni regionali e provinciali con modalità previste dalla Assemblea dei soci.
L’ A.N.Co.M. ha sede legale in Roma piazza Marconi, presso FIMMG Nazionale e sede di rappresentanza in Fiuggi e sede di rappresentanza in Fiuggi Terme.
L’Associazione può costituire sedi operative su proposta e delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità di lucro.
ART 2.
FINALITA’
L’Associazione non ha scopo di lucro, agisce in piena autonomia per la promozione , lo sviluppo, il potenziamento della cooperazione fra medici dell’assistenza primaria a carattere di mutualità e senza fini di lucro, fondata sui principi della partecipazione e della autogestione, indirizzandola e stimolandola ad adempiere, senza discriminazione per le opinioni e le fedi politiche e religiose dei suoi membri, la funzione riconosciutale dalla Costituzione della Repubblica.
L’Associazione rappresenta, assiste, tutela e coordina le cooperative associate per favorirne lo sviluppo, ed ha la responsabilità generale dell’elaborazione e dell’attuazione della politica della cooperazione medica.
ART 3.
OGGETTO SOCIALE
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo l’Associazione, direttamente o per mezzo della partecipazione o costituzione di enti a ciò finalizzati, provvede:
a. all’appoggio ed al sostegno a singoli associati che ne facciano richiesta, per la ricerca di finanziamenti, per la preparazione del materiale per la partecipazione a bandi e concorsi, per la migliore assistenza nella organizzazione di idee progettuali fino alla loro cantierabilità;
b. alla promozione, di intesa con le Federazioni Nazionali cooperative (Legacoop, ConfCooperative ed AGCI) e con i sindacati più rappresentativi dell’assistenza primaria, di azioni nelle forme e con i mezzi opportuni, per rivendicare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari e comunque idonei per soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo del movimento cooperativo operante nel settore dell’assistenza primaria;
c. alla valorizzazione e condivisione dell’esperienza delle società di servizio nell’area dell’assistenza primaria anche attraverso norme di comportamento e principi deontologici;
d. all’elaborazione di linee di politica economica attinenti alle attività delle cooperative associate;
e. alla tutela ed alla promozione delle società di servizio, principalmente cooperative nell’area delle cure primarie;
f. all’esame e alla trattazione dei problemi che direttamente o indirettamente presentano interesse comune per la generalità degli associati;
g. alla realizzazione delle azioni conseguenti, in quanto coinvolgenti gli interessi comuni alla generalità degli associati ed aggregati.
h. alla promozione di tutte le iniziative e di tutte le attività utili al fine di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo;
i. all’elaborazione delle procedure atte a garantire la qualità sociale delle cooperative associate;
j. alla comunicazione interna ed esterna all’associazione con gli strumenti cartacei e telematici più idonei;
k. alla rappresentanza delle società di servizio, nei limiti del presente statuto, nei confronti delle Istituzioni e Amministrazioni, delle organizzazioni scientifiche, economiche, politiche, sindacali e sociali, regionali, nazionali, europee e internazionali;
l. allo svolgimento conformemente alle competenze ad essa attribuite, nell’ambito di un sistema federale, delle seguenti funzioni: I) tutelare e promuovere i modelli di erogazione di cure territoriali ; II) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi sanitari, economici e sociali di generale interesse dei settori rappresentati; III) Provvedere alla informazione ed all’ assistenza degli associati e degli aggregati utilizzando principalmente strumenti online.
IV) partecipare, su delibera del Consiglio Direttivo, ad enti e società che svolgono attività funzionali allo scopo ed alle funzioni sopra indicati;
m. all’approfondimento e gestione di questioni riguardanti anche solo alcuni degli associati, a richiesta di uno o più di essi, nel rispetto degli interessi generali degli associati;
n. all’ assicurazione di appoggio e sostegno, per problemi specifici, a singoli associati o aggregati, sempre che ne facciano richiesta, previa delibera del Consiglio Direttivo.
ART.4
SOCI
1. Soci ordinari: società cooperative di medici di medicina generale e loro consorzi che erogano servizi nell’area dell’assistenza primaria e comunque nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali.
2. Aggregati: Possono inoltre essere associati, in qualità di aggregati senza diritto di voto, associazioni, società non cooperative, e società cooperative non di medicina generale, esclusivamente se la loro partecipazione è ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.
3. I soci ordinari sono tenuti a rendere noti all’associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, quando questa si riferisca a fatti di interesse comune alla generalità degli associati e degli aggregati e,perciò, a quelli del’A.N.Co.M.
4. Sulle domande di ammissione o aggregazione delibera il Consiglio Direttivo, che ne riferisce alla prima assemblea utile.
5. IL rapporto associativo o di aggregazione decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l’ammissione o l’aggregazione.
6. Ogni associato o aggregato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare con raccomandata al Consiglio Direttivo .
7. Il recesso dell’associato e dell’aggregato ha effetto con la fine dell’anno solare in corso, se comunicato almeno sei mesi prima, o in caso contrario, con la fine dell’anno solare successivo.
8. L’esclusione dell’associato o dell’aggregato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
9. L’associato o Aggregato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune.
10. La qualità di associato o aggregato non è trasmissibile. L’appartenenza all’associazione comporta per ogni associato:
• L’osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’ Associazione;
• il pagamento dei contributi associativi con le modalità previste nel regolamento interno e nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
Si cessa di fare parte dell’associazione per recesso o per esclusione ai sensi dell’articolo 24 del codice civile.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non rispettano gli obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento interno.
ART. 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) La Consulta dei Referenti Regionali
c) Il Consiglio Direttivo
d) L’Ufficio di Rappresentanza Nazionale
e) Il Referente Nazionale
1) I componenti degli organi devono essere persone che abbiano una effettiva responsabilità d’impresa. La sopravvenuta mancanza di tale caratteristica è motivo
di decadenza dalla carica.
1.
Tutte le cariche sociali non prevedono compensi. 2.
ART. 6
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1) L’assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni associato ai sensi dell’art. 4.
2) Ad essa partecipano delegati della presidenza nazionale di Legacoop, Confcooperative, AGCI senza diritto di voto.
3) L’Assemblea dei soci con atto deliberativo può invitare ai propri lavori rappresentanti delle segreterie nazionali dei sindacati dei medici della medicina generale e della pediatria di libera scelta e dei sindacati ed associazioni di altre figure professionali dell’assistenza primaria più rappresentativi, che vi partecipano senza diritto di voto.
4) L’Assemblea dei soci può invitare ai propri lavori tutte quelle figure in ambito scientifico, imprenditoriale e di rappresentanza, che possano portare un utile contributo di idee e di proposte e che vi partecipano senza diritto di voto.
5) Decadono dall’incarico i membri dell’Assemblea che cessino di ricoprire la carica di legale rappresentante della propria società e vengono immediatamente sostituiti dai nuovi incaricati.
6.1 Attribuzioni dell’Assemblea dei soci
All’ Assemblea spetta di fissare l’indirizzo ed il programma generale dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per approvare i rendiconti operativi e gli indirizzi di lavoro, nonché l’aggiornamento del programma di lavoro.
Si riunisce in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che lo richiedano urgenti necessità.
Con cadenza triennale spetta all’Assemblea la nomina del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci:
1) indica le direttive per l’Associazione e ne assume le delibere per la realizzazione dell’attività nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 e 3 ;
2) delibera l’ammontare dei contributi associativi dovuti all’A.N.Co.M. su proposta del Consiglio Direttivo e l’ammontare di eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci.
3) delibera su eventuali azioni giudiziarie attive e passive; transigere e compromettere in arbitri; acquistare o locare gli immobili necessari per le sedi e per gli uffici centrali e distaccati;
4) elegge e revoca a scrutinio segreto o a voto palese i componenti del Consiglio Direttivo nel numero compreso tra 5 e 19 con le modalità definite nel regolamento interno, la votazione a scrutinio segreto viene effettuata su richiesta di almeno un quinto dei componenti presenti, fatto salve le norme;
5) elegge e revoca a scrutinio segreto o a voto palese i componenti della Consulta dei Referenti Regionali nel numero e con le modalità definite nel regolamento interno, la votazione a scrutinio segreto viene effettuata su richiesta di almeno un quinto dei componenti presenti, fatto salve le norme;
6) delega proprie attribuzioni al Consiglio Direttivo;
7) istituisce comitati (etico, scientifico, ecc.) e commissioni dedicate a problemi specifici. Il regolamento interno e le delibere del consiglio normano la loro composizione ed il loro funzionamento;
8) approva i bilanci consuntivi e preventivi degli esercizi annuali;
9) coordina ed indirizza l’iniziativa delle cooperative aderenti per accrescerne le potenzialità di sviluppo;
10) convoca le iniziative nazionali della Cooperazione Medica;
11) modificare eventualmente la sede legale.
6.2 Convocazione dell’Assemblea
1) Le riunioni sono convocate con posta elettronica ed avvisi sul sito inviati almeno 7 giorni prima o in caso di urgenza con non meno di 3 giorni di preavviso. Le riunioni dell’assemblea dei soci si svolgono di norma in forma residenziale, ma possono tenersi anche in videoconferenza;
2) Negli avvisi di convocazione deve essere indicata: la data della prima e della seconda convocazione; la sede; le modalità: residenziale o in videoconferenza; e gli argomenti all’ordine del giorno.
6.3 Voto e validità delle deliberazioni
1) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
2) Alla Assemblea partecipano di norma i rappresentanti nominati ai sensi dell’art.4; in caso di impedimento possono essere sostituiti da un altro amministratore.
3) Ogni componente avente diritto può esprimere un solo voto e non sono ammessi voti per delega.
4) Le deliberazioni sono prese con la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti.
5) Nelle nomine e deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, se richiesto da almeno un quinto dei presenti .
ART. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea e possono essere rieletti il numero dei componenti varia da 5 a 19 su delibera dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo può sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze o altra causa ed effettuare le conseguenti cooptazioni, con ratifica alla prima assemblea utile.
Si riunisce ogni qualvolta il Referente Nazionale ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l’anno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. E’ presieduto dal Referente Nazionale. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) convocare l’Assemblea dei soci stabilendo la data, il luogo, l’ordine del giorno e le norme organizzative di partecipazione;
b) convocare la Consulta dei Referenti Regionali stabilendo la data, il luogo, l’ordine del giorno;
c) approvare le proposte dei bilanci consuntivi e preventivi degli esercizi annuali da sottoporre alla Assemblea;
d) deliberare l’adesione dell’Associazione ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine la difesa, il miglioramento e lo sviluppo della cooperazione in medicina generale;
e) coordinare ed indirizzare l’iniziativa delle imprese aderenti per accrescerne le potenzialità di sviluppo;
f) proporre l’esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 6;
g) eleggere e revocare a scrutinio segreto o a voto palese il Referente Nazionale ed il Referente supplente;
h) eleggere e revocare a scrutinio segreto o a voto palese i componenti aggiunti dell’Ufficio di Rappresentanza, se costituito;
I) nominare gruppi di progetto su campi e materie specifiche, attribuendo loro apposita delega o incarico per le materie affidate;
l) gestire con deliberazione l’attività ordinaria dell’associazione;
m) esercitare ogni altra attività ad esso demandata dalla assemblea.
n) modificare la sede di rappresentanza, ed indicare una o più sedi amministrative.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma in forma residenziale, ma possono tenersi anche in videoconferenza.
ART. 8
CONSULTA DEI REFERENTI REGIONALI
L’Assemblea dei soci , quando ne ravvisi la necessità, può costituire al suo interno la Consulta dei Referenti Regionali composta da almeno un componente per ogni regione che risulti adeguatamente rappresentata nella Assemblea.
La Consulta regionale ha lo scopo di coordinare le iniziative dei soci nelle diverse realtà regionali, di scambiare le informazioni sulle diverse iniziative locali, di definire proposte di indirizzo della attività territoriali delle associate.
Con la nomina della Consulta, l’Assemblea definisce, in apposito regolamento, le attività, le forme di convocazione ed i temi sui quali il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di chiedere parere alla Consulta.
ART. 9
UFFICIO di RAPPRESENTANZA
Il Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi la necessità, al fine di rendere più funzionale la propria operatività, può costituire un Ufficio di Rappresentanza.
1) L’Ufficio di Rappresentanza è costituito dal Referente eletto, dal Referente uscente con funzione di supplente del Referente in carica in caso d’impedimento; ad essi si aggiungono altri componenti nel numero definito dal regolamento interno secondo le necessità operative deliberate dalla Assemblea ed indicati dal Consiglio Direttivo.
2) L’Ufficio di Rappresentanza dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
3) L’Ufficio di Rappresentanza è convocato con qualsiasi mezzo dal Referente su sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti. E’ validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
4) L’Ufficio di Rappresentanza è organo operativo e non deliberativo, ad esso spetta la gestione operativa delle decisioni della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
ART. 10
REFERENTE NAZIONALE
1) Il Referente Nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione e la firma sociale; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Referente supplente.
2) Rappresenta in giudizio l’associazione nominando avvocati e procuratori alle liti; provvede all’esecuzione delle delibere adottate, al coordinamento dell’attività dell’associazione, all’amministrazione ordinaria di questa, vigilando sull’andamento generale degli uffici e delle attività associative.
3) Il Referente presiede, salvo assenza o impedimento ,gli organi societari.
4) Il Referente definisce l’ordine del giorno e convoca il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Rappresentanza, se costituito.
5) Il Referente propone al Consiglio Direttivo l’ordine del giorno e la convocazione del, dell’Assemblea dei Soci , della Consulta dei Referenti Regionali se costituita, e delle iniziative nazionali della cooperazione medica.
6) Il Referente, regolarmente eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e non è rieleggibile nel mandato successivo. Non si considera ai fini della non eleggibilità il periodo che va dall’atto costitutivo alla prima Assemblea dei soci elettiva.
ART. 11
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti:
1) dai contributi ordinari versati dalle cooperative,consorzi associati sulla base di quote contributive deliberate dal Consiglio Direttivo;
2) dai contributi straordinari richiesti alle cooperative su decisione del Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci;
3) dai contributi pubblici e di ogni altra natura;
4) da donazioni e atti di liberalità;
5) da sovvenzioni.
La quota e/o il contributo associativo non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Le cooperative aderenti che recedono o siano escluse dall’associazione o che comunque cessino di farne parte non possono ricevere le quote ordinarie e straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.
ART. 12
SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente alla Assemblea dei soci , che lo approva, entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale, con specifico rendiconto economico e finanziario ed il bilancio sociale della attività svolta.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART.13
REVISORE CONTABILE
L’Assemblea, se lo ritiene opportuno oppure quando ve ne sia l’obbligo ai sensi di legge e regolamenti, può nominare un revisore contabile a cui spetta il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e del Bilancio sociale.
Il Revisore presenta alla Assemblea relazione sulla gestione e sul bilancio di esercizio.
ART.14
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvederà nel contempo alla nomina dei liquidatori con il voto favorevole di due terzi dei delegati presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto al voto.
E’ obbligo devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoghe, ai fondi della cooperazione o ai fini di pubblica utilità.
ART.14 BIS
CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte al Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 3 membri, incompatibili con le altre cariche sociali.
Il Comitato é eletto dall’Assemblea dei Soci ed elegge al proprio interno un Presidente. Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede l’Assemblea medesima.
Il Comitato dei Garanti ha inoltre competenza di secondo grado limitatamente ai casi di esclusione dei soci e il suo parere è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.
Ad esso il Consiglio Direttivo può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.
ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Consiglio Direttivo è delegato a proporre all’ Assemblea tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di legge.
2. L’associazione ispira la sua attività agli scopi ed ai requisiti definiti dal Decreto Legislativo 460/97, dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118 e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sulle imprese sociali.
3. Il Consiglio Direttivo elabora ed approva, in tempi brevi, il regolamento interno ed una carta di valori della cooperazione da proporre all’approvazione della prima assemblea dei soci utile.
4. Il Comitato dei Garanti sarà eletto alla prima assemblea elettiva.
5. Per tutto quello non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.
Fiuggi, 13 giugno 2009
F.to F.to
Referente Nazionale Referente Nazionale Supplente
Dott. Crescenzo Simone Dott. Egidio Giordano
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