Regolamento PDF Stampa E-mail

ANCOM

Regolamento Interno


Articolo 1

Modalità di funzionamento delle adunanze le consulte i comitati, commissioni e gruppi di lavoro, devono rispettare il contingentamento dei tempi degli interventi e l’attinenza al punto in discussione. Gli interventi introduttivi e\o comunque previsti negli ordini del giorno come comunicazioni o relazioni su specifici punti, devono essere contenuti in diritto ad un secondo intervento sullo stesso punto all’ordine del giorno è consentito solo dopo aver completato il primo giro degli interventi e se non c’è sufficiente chiarezza per votare sul punto, e cosi di seguito. Ogni adunanza, all’apertura nomina il presidente, come previsto dallo statuto, un segretario verbalizzante, che firma il verbale con il presidente ed un componente che controlla il contingentamento dei tempi di intervento. Il contingentamento dei tempi può essere affidata anche al presidente o al segretario.

Le adunanze possono deliberare le deroghe. Tutte le adunanze possono tenersi anche in remoto.



Articolo 2

L’associazione si avvale di società di servizi associate, soci ordinari e soci aggregati, per tutte le attività di segreteria organizzativa, gestione attività e sedi, servizi congressuali, supporto tecnologico e gestione sito, comunicazione ed ufficio stampa e quant’altro necessario alla vita dell’associazione stessa. I servizi sono normati da apposite convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L’invito alle assemblee dei soci ai sensi dell’articolo 6 comma 3 e 4 dello statuto è demandato alla deliberazione del Consiglio Direttivo che le convoca.


Articolo 4

L’ammontare delle quote sociali sono deliberate ogni anno dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, come previsto all’articolo 6 dello statuto; la delibera si intende automaticamente prorogata in assenza di una nuova deliberazione in merito.

Per il 2010 le quote annuali ammontano:

a) SOCI ORDINARI: 0.5 per mille del fatturato a partire da una quota minima di 200,00 € e massima di 1.000,00 €.

b) SOCI AGGREGATI: contributo volontario a partire comunque da una quota minima di 500,00 €.

Articolo 5

La Consulta Regionale è costituita da un massimo di 20 componenti in rappresentanza delle venti Regioni. I componenti vengono eletti e revocati dall’assemblea su proposta motivata del C.D. sentiti gli associati regionali di competenza. La Consulta assume una funzione strategica come organo consultivo su tutte le materie loco regionali di rilevanza generale, sullo sviluppo e sul sostegno alla cooperazione nelle singole Regioni e su quant’altro ritenuto utile dal C.D.
La Consulta Regionale è convocata dal CD su proposta del Referente Nazionale, con le modalità previste per il CD.

Articolo 6

Sono organi dell’ANCOM senza potere deliberativo e rappresentano strumenti operativi del C.D. a cui fanno pervenire i loro elaborati per le deliberazioni:

1. Il Comitato Etico.

2. Il Comitato Scientifico.

3. La Commissione relazioni esterne, ufficio stampa ed eventi.

4. La Commissione risorse e progetti.

5. La Commissione informatica,telematica e tecnologie.

6. La Commissione banche dati e governo clinico.

7. La Commissione UCCP.

8. La Commissione formazione e management associativo

9. La Commissione promozione della salute:cooperative di medicina generale

e comuni termali.

Il C.D. può attivare o sciogliere comitati e commissioni nominando o revocando il responsabile, scelto tra gli associati dell’ANCOM. IL C.D. nomina e revoca i componenti, che possono anche non essere soci, sulla base di proposte motivate e documentate fatte pervenire al C.D. da parte degli associati. Il C.D. può istituire gruppi di lavoro dedicati, su temi rilevanti per l’Associazione, indicandone il responsabile e nominando i componenti. I responsabili di comitati , commissioni e gruppi di lavoro previsti dal regolamento interno o istituiti dal C.D possono partecipare come invitati permanenti al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Devono essere invitati a tutti i C.D. come i componenti effettivi.

Articolo 7

L’assemblea nomina il revisore contabile come previsto all’articolo 13 dello statuto.

Articolo 8

L’A.N.Co.M. si dota nel più breve tempo possibile di una segreteria organizzativa, un ufficio stampa e un sito internet. Il funzionamento è demandato ad appositi contratti e convenzioni di durata, di norma, biennale deliberate dal C.D. e sottoscritte dal Referente in carica.

Articolo 9

L’adesione all’A.N.Co.M. avviene con richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere completata con copia di delibera del CDA o dell’organo competente che indica anche il nome del proprio rappresentante in seno all’Associazione. La copia della delibera deve essere recapitata alla segreteria dell’A.N.Co.M. o all’atto della richiesta o subito dopo la comunicazione dell’avvenuto accoglimento della richiesta stessa. L’iscrizione nel libro soci avviene solo dopo il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e mantenuta solo se si è in regola con i pagamenti della quota associativa annuale, come previsto dallo statuto e dalle delibere degli organi societari.

Articolo 10

L’A.N.Co.M. potrà promuovere con delibera assembleare la costituzione di organismi regionali approvandone il regolamento interno e le norme  funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

 

Link utili